Ai sensi dell'art. 32, comma 2, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, i titoli di Stato si iscrivono in inventario, se il prezzo è inferiore al valore nominale:
al prezzo storico di acquisto
al prezzo di borsa del giorno precedente a quello della compilazione o revisione dell'inventario
comunque al valore nominale
al prezzo di borsa medio del mese precedente al giorno della compilazione o revisione dell'inventario