Ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti in esubero di un'Amministrazione Pubblica collocati in disponibilità alla fine di una procedura di mobilità hanno diritto a un'indennità pari:
all'80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato
al 75% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato
al 70% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato
al 60% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato