Ai sensi dell'art. 34 del decreto interministeriale 129/2018, la vendita di materiali di risulta, beni fuori uso, beni obsoleti e beni non più utilizzabili delle istituzioni scolastiche:
non richiede l'assegnazione di un termine per la ricezione di offerte
viene gestita da soggetti professionali estranei all'istituzione scolastica
avviene previo avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'istituzione scolastica e comunicato agli studenti
avviene previo avviso da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale che vigila sulla vendita