Ai sensi dell'articolo 1, comma 51, della legge 107/2015, l'ammontare dei crediti formativi universitari riconosciuti allo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori, a norma del d.P.C.M. 25 gennaio 2008, non può essere inferiore:
a cinquanta per i percorsi della durata di quattro semestri e a ottantaquattro per i percorsi della durata di sei semestri
a settanta per i percorsi della durata di quattro semestri e a cento per i percorsi della durata di sei semestri
a quaranta per i percorsi della durata di quattro semestri e a sessantadue per i percorsi della durata di sei semestri
a sessanta per i percorsi della durata di quattro semestri e a centocinquanta per i percorsi della durata di sei semestri