Ai sensi dell'articolo 61 del R.D. 2440/1923 e s.m.i., al termine dell'esercizio finanziario, le aperture di credito fatte ai singoli funzionari delegati vengono:
revocate dall'Amministrazione che dispone nuove aperture di credito
sospese dall'Amministrazione che procede al controllo dell'utilizzo dei fondi
sospese dall'istituto bancario presso cui sono state aperte
ridotte alla somma effettivamente prelevata