In base all'articolo 1, comma 24, della legge 107/2015, l'insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con disabilità è assicurato:
tramite forme di raccordo con gli enti locali
attraverso il riconoscimento di un apposito centro di spesa nel bilancio di ciascun istituto
anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
attraverso l'impiego di personale specializzato, da selezionarsi in un apposito albo istituito presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca