In base all'articolo 1, comma 24, della legge 107/2015, l'insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con disabilità è assicurato:
attraverso l'impiego di personale specializzato, da selezionarsi in un apposito albo istituito presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
tramite forme di raccordo con gli enti locali
attraverso il riconoscimento di un apposito centro di spesa nel bilancio di ciascun istituto