Il decreto legislativo 165/2001, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, prevede, all'art. 6, che:
le procedure di reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche ed educative statali si applichino anche al personale docente delle istituzioni universitarie
al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche non si applichino procedure particolari ma le norme generali previste per le Amministrazioni Pubbliche dal decreto stesso
siano fatte salve le procedure di reclutamento del solo personale docente ed educativo mentre per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche si applichino le norme generali previste per le Amministrazioni Pubbliche dal decreto stesso
siano fatte salve le procedure di reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali