Il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza a un sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacali, ai sensi dell'art. 4 della legge 604/1966:
è inefficace
è nullo solo se intimato in forma orale
è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata
è nullo solo se non è motivato