A norma dell'art. 10 del d.lgs. 66/2003, entro quale data devono essere fruite, al massimo, le ferie annuali non godute nel corso dell'anno di maturazione?
Nei 24 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione
Nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione
Devono essere fruite tutte nel corso dell'anno di maturazione
Nei 6 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione