A norma dell'art. 2103 del Codice Civile, l'assegnazione di un lavoratore a mansioni superiori diviene definitiva, salva diversa volontà:
dopo un periodo di sei mesi, anche non continuativi
dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali, e comunque dopo dodici mesi continuativi
dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali o, in mancanza, dopo dodici mesi, anche non continuativi
dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi