A norma dell'art. 2103 del Codice Civile, l'assegnazione di un lavoratore a mansioni superiori diviene definitiva, salva diversa volontà:
| dopo un periodo di sei mesi, anche non continuativi | |
| dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali, e comunque dopo dodici mesi continuativi | |
| dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali o, in mancanza, dopo dodici mesi, anche non continuativi | |
| dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi |