A norma dell'articolo 54 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009, il personale ATA che abbia prestato, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite, attività lavorativa oltre l'orario ordinario giornaliero ha diritto:
unicamente alla retribuzione delle ore prestate in eccedenza
alla retribuzione di tali ore o, su richiesta, al recupero sotto forma di riposo compensativo
al recupero di tali ore sotto forma di riposo compensativo e alla retribuzione delle stesse, su indicazione del DSGA
esclusivamente al recupero di tali ore in forma di riposo compensativo