A norma dell'articolo 57 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009, il personale ATA può prestare la propria collaborazione ad altro istituto scolastico:
per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella scuola
per gestire definitivamente un determinato servizio spostando le competenze da una scuola all'altra
per potenziare specifiche attività che si svolgono in altra scuola
per migliorare il coordinamento delle medesime attività presenti in entrambe le scuole