A norma dell'articolo 57 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009, il personale ATA può prestare la propria collaborazione ad altro istituto scolastico:
per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella scuola | |
per gestire definitivamente un determinato servizio spostando le competenze da una scuola all'altra | |
per potenziare specifiche attività che si svolgono in altra scuola | |
per migliorare il coordinamento delle medesime attività presenti in entrambe le scuole |