A norma dell'articolo 59, comma 9, della legge 449/1997, per il personale del comparto scuola la cessazione dal servizio ha effetto:
dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di pensionamento
dal 1° ottobre dell'anno scolastico successivo a quello di presentazione della domanda di pensionamento
dalla data di termine dell'anno scolastico successivo a quello di presentazione della domanda di pensionamento
dalla data di inizio dell'anno scolastico successivo a quello di presentazione della domanda di pensionamento