Se il giudice dichiara la nullità di un licenziamento illegittimo (art. 18 legge 300/1970 e s.m.i.), il lavoratore ha diritto:
alla reintegrazione, a un aumento salariale e a un'indennità risarcitoria
solo a un'indennità risarcitoria
alla reintegrazione e a un'indennità risarcitoria
solo alla reintegrazione