Secondo l'art. 1832 del Codice Civile, nel caso di operazioni bancarie regolate in conto corrente l'approvazione del conto:
non preclude il diritto del correntista di impugnarlo per errori di scritturazione o di calcolo, per omissioni o duplicazioni
non preclude il diritto del correntista di impugnarlo per le sole omissioni o duplicazioni
non preclude il diritto del correntista di impugnarlo per i soli errori di scritturazione o di calcolo
preclude il diritto del correntista di impugnarlo per errori di scritturazione o di calcolo, per omissioni o duplicazioni