Secondo l'art. 1949 del Codice Civile, il fideiussore che ha pagato il debito:
è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore, solo se espressamente convenuto
non può essere surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore
è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore
è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore, solo sui crediti già esistenti