Secondo l'art. 2 del Codice Penale, nessuno può essere punito se non in forza di:
una legge che sia entrata in vigore dopo il fatto commesso
una legge che sia entrata in vigore dopo la Costituzione italiana
una legge che abbia già superato positivamente il vaglio della Corte costituzionale
una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso