Secondo l'articolo 5 del d.lgs. 64/2017, nelle scuole statali all'estero, in caso di assenza o di impedimento del dirigente scolastico, svolge temporaneamente le sue funzioni:
il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
un docente individuato dal dirigente stesso
un commissario amministrativo
il capo di ufficio all'estero