Secondo l'articolo 81 della Costituzione italiana, l'esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso:
dal Governo, sentita la Ragioneria generale dello Stato, con decreto legge
solo dal Governo con decreto legislativo per un periodo non superiore a quattro mesi
dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, sentito il Parlamento
solo con legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi