Secondo quanto disposto dall'art. 12 del d.P.R. 367/1994, è possibile modificare i dati delle evidenze informatiche relativi ai conti amministrativi o giudiziali, dopo la presentazione dei conti stessi, alla cui resa si è provveduto mediante strumenti informatici?
No, ma è possibile, entro 30 giorni dalla resa, provvedere alla resa di nuovi conti amministrativi o giudiziali volti a sostituire quelli resi in precedenza
Sì, ma solo a seguito di autorizzazione da parte della Corte dei conti
Sì, ma non senza il concorso dell'organo competente a riceverli
No, non è possibile procedere alla loro modifica in alcun caso