Secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 332, della legge 190/2014, il dirigente scolastico NON può sostituire il personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico:
per tutta la durata dell'assenza, se superiore a trenta giorni
per i primi otto giorni di assenza
per i primi dieci giorni di assenza
per i primi sette giorni di assenza