Secondo quanto disposto dall'articolo 1197 del Codice Civile, il debitore può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta?
Sì, ma solo se il creditore vi consente e la nuova prestazione ha valore superiore almeno della metà rispetto a quella originariamente dovuta
No, salvo che il creditore consenta
No, in nessun caso, in quanto l'adempimento è un obbligo giuridico tassativo e inderogabile
Sì, ma solo se la prestazione ha valore superiore all'originaria prestazione dovuta