7.27 Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali
esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa
pur essendo soggetti privati, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione
a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio
esercitano determinate professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione