7.166 Ai sensi dell'art. 2028 del codice civile, chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare altrui, è tenuto a
a continuarla se l'interessato lo richiede
ad avvisare l'interessato e i suoi eredi
a continuarla e a condurla a termine finché l'interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso
a continuarla, ma non a condurla a termine finché l'interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso