Ai sensi dell'art. 81 della Costituzione della Repubblica italiana, l'esercizio provvisorio:
del bilancio può avere al massimo una durata di due mesi
si verifica quando il Parlamento non approva il bilancio entro il 31 gennaio
permette di protrarre la gestione finanziaria fino al 31 gennaio successivo allo scopo di evitare la formazione di residui attivi e passivi
del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi