In base all'art. 39 del Regio decreto 1214/1934 e all'art. 100 della Costituzione, il giudizio di parificazione del rendiconto dello Stato alla legge di bilancio, è effettuato:
dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
dalla Corte dei conti
dalla Ragioneria Generale dello Stato
dal Parlamento