Ai sensi dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. 50/2016, fatti salvi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalla vigente normativa, e la possibilità di ricorrere alle centrali di committenza, le stazioni appaltanti prive di qualificazione possono procedere in autonomia nell'acquisizione di forniture e servizi nei settori ordinari, per appalti di importo inferiore a:
| 150.000 euro | |
| 40.000 euro | |
| 350.000 euro | |
| 175.000 euro |