Agli effetti delle responsabilità di cui sono titolari gli agenti della riscossione, questi ultimi, in conformità a quanto disposto dall'art. 621 del R.D. 827/1924, devono unire al proprio conto giudiziale, al momento della presentazione un elenco nominativo dei debitori:
| dai quali non abbiano ricevuto le somme dovute con indicazione separata di quelli le cui somme erano dovute durante l'anno da quelli le cui somme sono da riscuotere l'anno seguente | |
| dai quali non abbiano riscosse le somme dovute durante l'anno, laddove ne sia fatta richiesta da parte della tesoreria centrale o dalla ragioneria centrale | |
| dai quali non abbiano riscosse le somme dovute durante l'anno, laddove ne sia fatta richiesta da parte dell'Amministrazione centrale | |
| dai quali non abbiano riscosse le somme dovute durante l'anno, laddove ne sia fatta richiesta da parte della Corte dei conti o dalla ragioneria centrale |