Agli effetti delle responsabilità di cui sono titolari gli agenti della riscossione, questi ultimi, in conformità a quanto disposto dall'art. 621 del R.D. 827/1924, devono unire al proprio conto giudiziale, al momento della presentazione un elenco nominativo dei debitori:
dai quali non abbiano ricevuto le somme dovute con indicazione separata di quelli le cui somme erano dovute durante l'anno da quelli le cui somme sono da riscuotere l'anno seguente
dai quali non abbiano riscosse le somme dovute durante l'anno, laddove ne sia fatta richiesta da parte della tesoreria centrale o dalla ragioneria centrale
dai quali non abbiano riscosse le somme dovute durante l'anno, laddove ne sia fatta richiesta da parte dell'Amministrazione centrale
dai quali non abbiano riscosse le somme dovute durante l'anno, laddove ne sia fatta richiesta da parte della Corte dei conti o dalla ragioneria centrale