Ai sensi dell'art. 20, comma 3, del d.lgs. 123/2011, gli schemi dei bilanci preventivi, delle variazioni ai bilanci preventivi, delle delibere di accertamento dei residui, del conto consuntivo o bilancio d'esercizio:
sono sottoposti, almeno sessanta giorni prima della data della relativa delibera, all'esame del collegio dei revisori dei conti
sono sottoposti, almeno trenta giorni prima della data della relativa delibera, all'esame del collegio dei revisori dei conti o sindacale
sono sottoposti, almeno quindici giorni prima della data della relativa delibera, all'esame del collegio dei revisori dei conti o sindacale
non devono essere obbligatoriamente posti all'esame del collegio dei revisori dei conti o sindacale