A norma della legge 223/1991, se i lavoratori il cui rapporto di lavoro è stato risolto a seguito di una procedura di mobilità vengono reintegrati a norma dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, l'impresa può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro di un numero di lavoratori pari a quello dei lavoratori reintegrati?
| No, ma può esperire una nuova procedura di mobilità | |
| No, e può esperire una nuova procedura di mobilità solo a particolari condizioni | |
| No, può farlo solo per un numero pari alla metà di quello dei lavoratori reintegrati | |
| Sì, senza dover esperire una nuova procedura di mobilità |