In base all'articolo 13 del CCNL comparto scuola 2006/2009, n caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale ATA a tempo indeterminato:
di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo
obbligatoriamente entro il mese di aprile dell'anno successivo
di norma non oltre il mese di giugno dell'anno successivo
obbligatoriamente entro il mese di giugno dell'anno successivo