Ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 62/2017, gli studenti con disturbo specifico di apprendimento esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere, sostengono l'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione:
| ai soli fini del rilascio dell'attestato di credito formativo | |
| effettuando una prova orale sostitutiva della prova scritta di lingue straniere | |
| ai fini del conseguimento del diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione | |
| effettuando prove di lingue straniere equipollenti a quelle ordinarie |