Ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 62/2017, gli studenti con disturbo specifico di apprendimento esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere, sostengono l'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione:
ai soli fini del rilascio dell'attestato di credito formativo
effettuando una prova orale sostitutiva della prova scritta di lingue straniere
ai fini del conseguimento del diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione
effettuando prove di lingue straniere equipollenti a quelle ordinarie