Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 107/2015, nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nello svolgimento del colloquio la commissione d'esame tiene conto:
della valutazione comparativa degli studenti
del voto di ammissione all'esame di Stato
dei risultati delle prove scritte
del curriculum dello studente