In base all'articolo 18 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2018, la lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi:
| per un periodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire nell'arco temporale di due anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato | |
| per un periodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire nell'arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato | |
| per un periodo massimo di congedo di 120 giorni lavorativi, da fruire nell'arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato | |
| per un periodo massimo di congedo di 180 giorni lavorativi, da fruire nell'arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato |