In base all'articolo 18 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2018, la lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi:
per un periodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire nell'arco temporale di due anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato
per un periodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire nell'arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato
per un periodo massimo di congedo di 120 giorni lavorativi, da fruire nell'arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato
per un periodo massimo di congedo di 180 giorni lavorativi, da fruire nell'arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato