Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. 81/2008, relativamente alle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, il datore di lavoro NON può delegare:
la valutazione dei rischi, pur potendo delegare la redazione del documento di valutazione dei rischi
la redazione del documento di valutazione dei rischi, pur potendo delegare il processo valutativo in sé
unicamente la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi