A norma dell'articolo 13 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009, il personale ATA che, per esigenze di carattere personale e di malattia non abbia goduto di tutte o di parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, è tenuto a goderne:
non oltre il mese di giugno dell'anno successivo, sentito il DSGA
non oltre il mese di aprile dell'anno successivo, sentito il dirigente scolastico
non oltre il mese di giugno dell'anno successivo, sentito il dirigente scolastico
non oltre il mese di aprile dell'anno successivo, sentito il DSGA